Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Supporto giuridico al Conservatore, procedure d'ufficio e abilitazioni
Gestione delle istanze relative alle procedure concorsuali, iscrizione provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria, iscrizione Decreti emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico concernenti le società cooperative.
Procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese, scioglimento delle società di capitali, cancellazioni del domicilio digitale/PEC.
Iscrizione delle procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa.
Gestione esami agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi e raccomandatari marittimi.
Gestione delle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione dal ruolo dei periti e degli esperti, ruolo dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Gestione istanze per il rilascio nulla osta e attestazione parametri economico/finanziari per cittadini extracomunitari.