Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Assistenza specialistica alle imprese in materia di proprietà industriale (Gestione centri PATLIB - Patent Library - e PIP - Patent Information Point -)

Responsabile di procedimento: De Iuliis Renato
Responsabile di provvedimento: Pagliaricci Maria Loreta
Responsabile sostitutivo: De Vita Michele

Descrizione

L'ufficio Patlib fornisce una consulenza generale in materia di "Proprietà Industriale" intesa come: 

l’insieme dei diritti e delle norme che disciplinano:

• Segni distintivi come i marchi, le indicazioni geografiche, le denominazioni d’origine

• Innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali.

Questa materia fa capo al concetto più ampio di Proprietà Intellettuale che indica i principi giuridici che vogliono tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umani.

Si può quindi affermare cha la Proprietà Industriale ha in oggetto alcune tematiche specifiche della Proprietà Intellettuale e che non si può propriamente parlare di “differenza” tra queste due materie. La distinzione, infatti, è inesistente negli altri paesi (soprattutto quelli anglosassoni) rispetto all’Italia.

I diritti di Proprietà Industriale si acquistano attraverso 2 pratiche : la brevettazione e la registrazione, che riguardano in particolare:

• Brevettazione: le invenzioni e i modelli di utilità.

• Registrazione: i marchi e i disegni e modelli.

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Responsabile del procedimento: Dr. Renato De Iuliis renato.deiuliis@chpe.camcom.it

Tel. sede di Chieti 0871/5450448-419-420
Fax 0871/330913 - 552934
Tel. sede di Pescara 085/4536216

Dirigente dell 'Area dirigenziale IV "Regolazione e Tutela del Mercato"
Vice Segretario Generale
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci marialoreta.pagliaricci@chpe.camcom.it

Tel. sede di Chieti 0871/5450463

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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