Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale

Responsabile di procedimento: De Iuliis Renato
Responsabile di provvedimento: Pagliaricci Maria Loreta
Responsabile sostitutivo: De Vita Michele

Descrizione

L’Ufficio Protesti riceve le istanze di cancellazione dal REPR il Registro Informatico dei Protesti, ai sensi dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, per i protesti levati che possono essere chieste:

1) dal debitore che entro i 12 mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto. La cancellazione per avvenuto pagamento non può essere chiesta per i protesti riguardanti gli assegni;

2) da chi dimostra di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente;

3) dai pubblici ufficiali levatori e dagli istituti di credito quando hanno proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata di un protesto;

4) da chi è stato riabilitato dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (per ottenere la riabilitazione occorre che sia decorso un anno dall'ultimo protesto ed aver pagato tutti i titoli protestati - assegni e/o cambiali. Il pagamento dell’assegno, anche se effettuato nel termine dei 60 giorni, evita le sanzioni amministrative e l’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, ma non evita il protesto.

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Responsabile del procedimento: Dr. Renato De Iuliis renato.deiuliis@chpe.camcom.it

Tel. sede di Chieti 0871/5450448-419-420
Fax 0871/330913 - 552934
Tel. sede di Pescara 085/4536216

Dirigente dell 'Area dirigenziale IV "Regolazione e Tutela del Mercato"
Vice Segretario Generale
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci marialoreta.pagliaricci@chpe.camcom.it

Tel. sede di Chieti 0871/5450463

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Il Decreto 15 maggio 2001 reca, tra l'altro, l'integrazione della Tabella B allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 e consistente, nello specifico, nella determinazione degli importi dei diritti di segreteria per il Registro Informatico dei Protesti. Allo sportello camerale:

in Euro

  • Visura esito ricerca Registro Informatico - 2,00
  • Certificato esito ricerca Registro Informatico - 5,00
  • Istanza di cancellazione - 8,00 ad effetto (in contanti direttamente allo sportello, ovvero tramite sistema PagoPa)

Estrazione elenco per parametri

  • richiesta elenco - 114,00
  • costo a posizione estratta - 0,09

Relativamente alla estrazione di elenchi integrali mensili effettuati allo sportello camerale i seguenti diritti di segreteria e che con riferimento all'elenco integrale provinciale mensile la provincia di Chieti appartiene alla classe B:

  • in Euro:
    • Elenco integrale nazionale mensile - 3.409,00
    • Elenco integrale provinciale mensile classe B - 68,00

 

In ottemperanza al DL. 162/2019, dal 1° luglio 2020 tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa: non sarà più possibile effettuare pagamenti tramite bonifici e versamenti conto correnti postali; i pagamenti che attualmente avvengono mediante bonifici e conti correnti postali  verranno sostituiti da avviso di pagamento tramite la Piattaforma Mopa. Prima di ricevere il servizio l'utente dovrà comunicare i propri dati ( essenziali quelli anagrafici , codice fiscale e indirizzo e-mail o pec) al fine di ottenere dalla Camera un documento elettronico che può essere consegnato, fisicamente allo sportello inviato tramite posta elettronica, e pagato presso bancomat abilitati, servizi home banking, punti vendita Sisal e Lottomatica. L'avviso di pagamento contiene: - Dati anagrafici del soggetto, - Oggetto del pagamento; - Importo da pagare.

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Strumenti di tutela

autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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