Termine di conclusione
Riferimenti normativi
D. Lgs. 22.5.1999, n. 251
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Coloro che vendono materie prime e semilavorati, fabbricano od importano oggetti in metallo prezioso devono chiedere alla Commercio l’iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi tramite istanza in bollo indirizzata alla Camera di Commercio della provincia ove l’azienda ha la propria sede legale, corredata dalla licenza di Pubblica Sicurezza (non richiesta per le aziende iscritte all’Albo delle Imprese artigiane). La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. La modulistica e le istruzioni per la richiesta di iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi e per attribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi sono disponibili nella sezione Metrologia Legale – Metalli preziosi.
Diritti di saggio e marchio: € 65,00 (per aziende iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane o per laboratori annessi ad aziende commerciali - € 258,00 per aziende industriali con meno di cento dipendenti - € 516,00 per aziende industriali con più di cento dipendenti.
Le eventuali modifiche dell’attività non rilevabili dal Registro delle Imprese devono essere comunicate all’Ufficio metrico.
Il marchio di identificazione dei metalli preziosi è soggetto a rinnovazione annuale da effettuarsi entro il mese di gennaio e, comunque entro l'anno di riferimento.
In caso di mancato rinnovo o di cessazione dell’attività la Camera di Commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dal Registro degli Assegnatari e dei punzoni /Token dandone comunicazione alla Questura per il ritiro della licenza di Pubblica Sicurezza.
D. Lgs. 22.5.1999, n. 251
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150