Termine di conclusione
Riferimenti normativi
D. Lgs. 22.5.1999, n. 251
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150
D.M. 17.4.2015
D.P.R. 4 agosto 2015 n. 168
D.M. 4.9.2015
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Coloro che vendono materie prime e semilavorati, fabbricano o importano oggetti in metallo prezioso devono chiedere alla Camera di Commercio il rilascio del marchio di identificazione dei metalli preziosi e l'iscrizione nel Registro degli Assegnatari dei Marchi.
Per poter applicare il marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso i titolari devono richiedere alla Camera di Commercio l’allestimento dei punzoni recanti il marchio di identificazione loro assegnato ricavati dalle matrici depositate presso le Camere di Commercio.
Il D.M. del MiSE del 19 aprile 2015 prevede l'applicazione del marchio di identificazione e del titolo legale sui metalli preziosi anche con tecnologia laser. Le imprese che intendono utilizzare la tecnologia laser per l'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo devono richiedere il rilascio di un dispositivo Token USB. Le istruzioni operative per la fruizione del servizio e le specifiche tecniche delle marcatrici laser sono consultabili sul sito internet di Unioncamere www.metrologialegale.unioncamere.it
La relativa modulistica è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Chieti Pescara (www.chpe.camcom.it) - Sezione Regolazione del Mercato - Metrologia legale – Metalli preziosi.
D. Lgs. 22.5.1999, n. 251
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150
D.M. 17.4.2015
D.P.R. 4 agosto 2015 n. 168
D.M. 4.9.2015