Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Gestione degli adempimenti amministrativi connessi al SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) e al MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) favorendo la conoscenza e il rispetto della normativa in materia ambientale destinata alle impr

Responsabile di procedimento: Bozzi Maria Rosa

Uffici responsabili

Metrologia, vigilanza, ambiente

Descrizione

Il SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti)  è il  sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in vigore dal 14 gennaio 2010 in sostituzione della precedente gestione cartacea degli adempimenti amministrativi sul ciclo dei rifiuti. E’ stato abolito dal  D.L. n. 135/2018 e fino  alla  definizione  e  alla  piena operatività' del  nuovo  sistema  di tracciabilità'  dei  rifiuti  continuano ad applicarsi gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità cartaceo (formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, MUD).

Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), introdotto dalla, è la comunicazione che enti e imprese hanno l’obbligo di presentare ogni anno per indicare la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Legge 11 febbraio 2019 n. 12 (Conversione in legge del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135)

Legge 25 gennaio 1994, n. 70

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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