Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio informazioni in merito agli adempimenti connessi alla rilevazione dei produttori di vernici o prodotti che rilasciano composti organici volatili (COV), nonché gli adempimenti connessi al Registro nazionale pile e accumulatori e al registro dei gas fluorurati

Responsabile di procedimento: Bozzi Maria Rosa

Uffici responsabili

Metrologia, vigilanza, ambiente

Descrizione

La Dichiarazione C.O.V. è una dichiarazione di immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che ha il fine di limitare il contenuto di composti organici volatili. Il D.Lgs. n. 161/2006 obbliga i soggetti che immettono sul mercato tali prodotti a trasmettere, per il tramite delle Camere di commercio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti riferiti all'anno precedente.

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. E’ considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata. Per informazioni: https://www.registropile.it/  

Il D.P.R. n. 146/2018 disciplina Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, gestito dalle Camere di commercio competenti e accessibile dal sito web www.fgas.it - E’ previsto l’obbligo di iscrizione  per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

COV

D.lgs. n. 161 del 27 marzo 2006

D.Lgs. 14 febbraio 2008 n. 33

 

PILE

D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188

D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 27

D.Lgs  11 febbraio 2011 n. 21

 

GAS FLUORURATI

D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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