Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Non risultano, alla data odierna, all'Area I, procedimenti da parte della Corte dei Conti.

Contenuto inserito il 29-12-2020 aggiornato al 29-12-2020

Delibera Corte dei Conti 94/2023

Delibera Corte dei Conti n. 94 del 29/03/2023: Parere acquisizione quota di capitale sociale in Uniontrasporti Scarl

Contenuto inserito il 04-04-2023 aggiornato al 04-04-2023

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